Studio Legale Pietrangeli Bernabei
11-01-2024

Lastrico solare

Installazione di ripetitore



Corte di cassazione Sezioni Unite civili Sentenza 5 novembre 2019-30 aprile 2020 n. 8435

1) Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto per il cessionario di mantenere la disponibilità e il godimento dell′impianto, e asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto a effetti reali, sia attraverso un contratto a effetti personali. La riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio alluna o all′altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito.

2) Lo schema negoziale a cui riferire il contratto con il quale le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all′acquirente la proprietà superficiaria dell′impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all′estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione. Il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l′approvazione di tutti i condomini.

3) Lo schema negoziale a cui riferire il contratto con il quale le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti obbligatori è quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell′accessione. Con tale contratto il proprietario di un′area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell′opera edificata per l′intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Detto contratto costituisce, al pari del diritto reale di superficie, titolo idoneo a impedire l′accessione ai sensi dell′articolo 934, primo comma, del codice civile. Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile, nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli articoli 1599 del Cc e 2643, n. 8, del codice civile. Il contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale stipulato da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l′approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni.