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04-04-2024
Credito e risparmio
Sottoscrizione di prodotti finanziari
- In tema di intermediazione finanziaria , l′intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso a operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall′assolvimento degli obblighi informativi , prescritti in generale e senza eccezioni dall′articolo 21 del decreto legislativo n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l′obbligo primario dell′intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento e ogni altra caratteristica del titolo.
Cassazione, Sezione I, ordinanza 31 agosto 2020 n. 18153
- In tema di intermediazione finanziaria , la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell′inadeguatezza dell′operazione che si va a compiere) previsti dagli articoli 21, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 58/1998, 28, comma 2, e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all′investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cosiddetta suitability rule). Ciò perché l′informazione che la banca intermediaria ha l′obbligo di fornire all′investitore prima di effettuare operazioni deve essere adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, con la conseguenza che a fronte di un′operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall′investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Cassazione, Sezione I, ordinanza 15 maggio 2020 n. 9018
Cassazione, Sezione I, ordinanza 31 agosto 2020 n. 18153
- In tema di intermediazione finanziaria , la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell′inadeguatezza dell′operazione che si va a compiere) previsti dagli articoli 21, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 58/1998, 28, comma 2, e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all′investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cosiddetta suitability rule). Ciò perché l′informazione che la banca intermediaria ha l′obbligo di fornire all′investitore prima di effettuare operazioni deve essere adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, con la conseguenza che a fronte di un′operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall′investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Cassazione, Sezione I, ordinanza 15 maggio 2020 n. 9018