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18-09-2023
Tutela del locatore
Locazioni
In tema di Locazioni, tra le numerose azioni ed eccezioni esperibili dal locatore, vi è la possibilità per quest′ultimo di sollevare eccezione di inadempimento a fronte di gravi danni arrecati dal conduttore al bene locato , rifiutando quindi la restituzione dell′immobile e pretendendo il pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto, a meno che il conduttore non elimini il danno, ripristinando lo status quo ante, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall′uso della cosa in conformità al contratto.
Riportiamo la massima della Cassazione sul punto:
In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all′immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l′esecuzione delle opere di ripristino l′esborso di somme di notevole entità, in base all′economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell′art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c. fino a scadenza del contratto, quand′anche abbia smesso di servirsi dell′immobile per l′uso convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - Sentenza n. 39179 del 09/12/2021
Riportiamo la massima della Cassazione sul punto:
In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all′immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l′esecuzione delle opere di ripristino l′esborso di somme di notevole entità, in base all′economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell′art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c. fino a scadenza del contratto, quand′anche abbia smesso di servirsi dell′immobile per l′uso convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - Sentenza n. 39179 del 09/12/2021