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11-01-2024
Criptovalute
Tribunale di Firenze 19 dicembre 2018
La criptovaluta può essere definita come una digitalizzazione di valore, che viene utilizzata come mezzo di scambio per l′acquisto di beni e servizi, caratterizzandosi per non essere emessa da una banca centrale o altra pubblica autorità e per non essere necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, e, in quanto tale, può essere oggetto di operazioni speculative in ragione dell′estrema variabilità dei livelli di fluttuazione che la caratterizza.
La criptovaluta deve qualificarsi come bene, e come tale può essere oggetto di acquisto, scambio e deposito, ed è caratterizzata dall′essere bene fungibile, trattandosi di rappresentazioni digitali espresse in unità patrimoniali di un medesimo valore.
Il rapporto tra utenti e exchange per criptovalute è qualificabile come rapporto misto di deposito e trading, non potendoci essere commercio in difetto di correlativo deposito per tutte le caratteristiche di funzionamento del commercio di criptovalute e della piattaforma; in tal modo dando luogo ad un deposito irregolare, cui consegue lo specifico obbligo del depositario di mantenere sempre a disposizione la quantità integrale.
Nell′ipotesi di deposito irregolare di beni fungibili, nella specie criptovalute , anche quando questi non siano stati individuati al momento della consegna, entrano, comunque, nella disponibilità del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e quantità, salvo che sia stata apposta un′apposita clausola derogatoria.
Il gestore della piattaforma conserva poteri di supervisione e controllo sulle transazioni e sulle movimentazioni delle criptovalute , avendo egli diretta conoscenza delle chiavi private di accesso grazie alle quali può darsi disposizioni dei fondi, con il conseguente obbligo di predisporre idonei ed adeguati sistemi di controllo dei nodi che gestivano le varie criptovalute per attivare i prelievi richiesti dagli utenti oppure per convogliare i fondi che gli utenti di volta in volta versavano sui loro indirizzi dedicati.
È inadempiente, e dunque responsabile, il gestore della piattaforma che ha consentito agli utenti di appropriarsi dei valori, avendo questi ultimi scoperto che richiedendo in un determinato momento un prelievo, sussisteva la possibilità di ottenere due prelievi identici, di cui uno contabilizzato ed un altro ulteriore non contabilizzato dall′exchange, così permettendo una fuoriuscita di criptovalute dalla piattaforma senza che le transazioni venissero registrate sul database dell′exchange.
Nell′ipotesi di responsabilità risarcitoria o restitutoria del gestore, constata l′impossibilità di quest′ultimo a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, il tribunale, valutata anche l′esistenza dei presupposti soggettivi, ne deve dichiarare il fallimento.