Studio Legale Pietrangeli Bernabei
17-01-2024

Sfratto per morosità

In materia di locazione, il mancato pagamento, da parte del conduttore, delle somme dovute a titolo di oneri condominiali , espressamente posti a suo carico in virtù di previsione contrattuale, costituisce condotta che legittima l′accoglimento della domanda di risoluzione del contratto insita nella richiesta di sfratto per morosità. In tale ipotesi, sul creditore grava unicamente l′onere di provare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, nonché di allegare il fatto d′inadempimento, mentre è a carico del debitore convenuto l′onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di risoluzione.
Nel caso di specie, in assenza di prova contraria da parte del conduttore, il Tribunale ha accolto la richiesta di sfratto per morosità in relazione a un immobile a uso abitativo, per il mancato pagamento degli oneri condominiali maturati nell′arco di 3 anni per un totale di circa 2mila euro. Nello specifico, il mancato pagamento di tale cifra, superiore alle due mensilità del canone mensile fissato in 600 euro, ha consentito di applicare l′articolo 5 della legge 392/1978, per il quale costituisce motivo di risoluzione il mancato pagamento degli oneri condominiali per un importo che superi quello di due mensilità.

Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 24 settembre 2019 n. 18362