Studio Legale Pietrangeli Bernabei
17-01-2024

Responsabilità medica

Cartella clinica



1) Cassazione Sezione III, ordinanza 13 luglio 2018 n. 18567

In tema di responsabilità sanitaria , il principio della vicinanza della prova, fondato sull′obbligo di regolare e completa tenuta della cartella clinica, le cui carenze e omissioni non possono andare a danno del paziente, non può operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione: dal momento in cui l′obbligo di conservazione si trasferisce sulla struttura sanitaria, l′omessa conservazione è imputabile esclusivamente a essa. La violazione dell′obbligo di conservazione non può riverberarsi direttamente sul medico determinando un′inversione dell′onere probatorio.

Ai sensi dell′articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1969, per tutta la durata del ricovero, responsabile della tenuta e conservazione della cartella clinica è il medico. Questi esaurisce il proprio obbligo di provvedere oltre che alla compilazione, alla conservazione della cartella, nel momento in cui consegna la cartella all′archivio centrale, momento a partire dal quale la responsabilità per omessa conservazione della cartella si trasferisce in capo alla struttura sanitaria, e quindi alla direzione sanitaria di essa, che deve conservarla in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili a estranei.
L′obbligo di conservazione della cartella clinica, come più volte ribadito dalle circolari del ministero della Sanità, è illimitato nel tempo, perché le stesse rappresentano un atto ufficiale. Nelle cause di responsabilità sanitaria il ruolo dei medici evocati in causa come convenuti insieme alla struttura sanitaria è attivo per cui essi devono attivarsi per articolare nel modo migliore la propria difesa. È compito degli stessi medici, che hanno compilato la cartella clinica, a poterne e doverne richiedere copia alla struttura per acquisirne la disponibilità ai fini di produrla in giudizio.


2) Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 31 marzo 2016 n. 6209

L′imperfetta compilazione della cartella clinica per la presenza di vuoti temporali di ore nelle annotazioni non può tradursi in uno svantaggio processuale per il paziente che chiede il risarcimento del danno per errori dei sanitari, anziché per la parte il cui difetto di annotazione è imputabile.
L′omessa regolare tenuta della cartella clinica, infatti, non può far presumere che non siano stati commessi errori da parte dei sanitari.
Lo ha affermato la Cassazione accogliendo il ricorso presentato dai genitori di una bimba che aveva riportato una tetraparesi e gravi insufficienze mentali a causa di un′asfissia perinatale.


3) Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23 marzo 2018, n. 7250

L′ipotesi di incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l′esistenza d′un valido nesso causale tra l′operato del medico e il danno patito dal paziente, operando la seguente necessaria duplice verifica affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere ovvero, da un lato, che l′esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella; dall′altro che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia a loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, incombendo su di essi il rischio della mancata prova.
É quanto si legge nell′ordinanza n. 7250 del 23 marzo 2018.