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17-01-2024
Violazione del consenso informato
Malasanità
1) Sezione III, sentenza 30 settembre 2014 n. 20547
In tema di consenso informato , la valutazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all′intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all′autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute.
2) Cassazione Civile, Sez. III, 12 giugno 2015, n. 12205
Il beneficio tratto dall′esecuzione di un intervento medico non preceduto da acquisizione di consenso che sia stato, in ipotesi, risolutivo della patologia del paziente non può compensare la perdita della possibilità per il paziente di non sottoporsi allo stesso, quest′ultima garantita e preservata dal diritto al consenso informato.
3) Sezione III, ordinanza 31 gennaio 2018 n. 2369
In materia di consenso informato , il giudice deve interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l′effetto della non esecuzione dell′intervento chirurgico, dal quale, senza colpa di alcuno, è derivato lo stato patologico, oppure avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo.
Infatti, qualora il paziente avesse comunque e consapevolmente acconsentito all′intervento, dichiarandosi disposto a subirlo qual che fossero gli esiti e le conseguenze, anche all′esito di un′incompleta informazione nei termini anzidetti, sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione della salute, proprio perché il paziente avrebbe, in ogni caso, consapevolmente subito quella incolpevole lesione, all′esito di un intervento secondo le leges artis da parte del sanitario.
Richiamando la recente sentenza n. 26827/17, la Suprema corte ha ribadito che la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all′autodeterminazione in sé considerato, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente.
Quest′ultimo, pertanto, quando chiede il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario ed eseguito secundum legem artis , ma compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base di elementi soltanto presuntivi, che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato; allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell′intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all′intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettare le eventuali conseguenze.