Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-04-2024

Equipe medica

Colpa di organizzazione



1) Cassazione, Sezione IV, sentenza 19 febbraio-22 luglio 2019 n. 32477

Al direttore sanitario di una casa di cura privata spettano poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza e organizzazione tecnico-sanitaria, compresi quelli di predisposizione di precisi protocolli inerenti al ricovero dei pazienti, all′accettazione dei medesimi, all′informativa interna di tutte le situazioni di rischio, alla gestione delle emergenze, alle modalità di contatto di altre strutture ospedaliere cui avviare i degenti in caso di necessità e all′adozione di scorte di sangue e/o di medicine in caso di necessità.
Il conferimento di tali poteri comporta, quindi, l′attribuzione al direttore sanitario di una "posizione di garanzia" giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata ed inadeguata organizzazione della casa di cura privata, qualora il reato non sia ascrivibile esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura (fattispecie in materia di omicidio colposo per la morte di una paziente a seguito di parto avvenuta in una casa di cura , per la quale, in sede di merito, erano stati condannati non solo il medico e l′anestesista, ma anche il direttore sanitario della clinica privata; la Corte, pur annullando il reato per prescrizione, ha ritenuto che ai fini civili correttamente era stata ravvisata la colpa anche del direttore sanitario, per la sua accertata responsabilità per le carenze strutturali della casa di cura, in particolare in conseguenza dell′omessa predisposizione di un adeguato meccanismo interno alla struttura di verifica delle condizioni dei pazienti all′ingresso e dell′omessa predisposizione di un protocollo per le situazioni di emergenza).

In termini, sia pure in tema di responsabilità di direttore sanitario di una struttura pubblica, sezione IV, 8 novembre 2013, Stuppia e altri, dove si è affermato che al direttore sanitario della Asl, quale ausiliario del direttore generale, spettano poteri e doveri di vigilanza e organizzazione tecnico-sanitaria, ivi compresi quelli relativi alla tutela dei lavoratori che svolgono la propria prestazione nei luoghi della struttura aziendale, potendosi escludere la sua responsabilità solo nel caso in cui il direttore generale eserciti direttamente compiti di gestione, adottando i relativi atti amministrativi, così da ingerirsi nell′attività propria del direttore sanitario (nella fattispecie è stata esclusa la responsabilità del direttore sanitario per la ristrutturazione di una sala operatoria avvenuta senza il rispetto della normativa di settore così contribuendo a determinare il decesso di un paziente in ragione della diretta gestione dell′adeguamento della suddetta struttura sanitaria da parte del direttore generale). Ancora più pertinentemente, cfr. sezione III, 3 febbraio 2015, Minniti e altri, dove si è precisato che, in tema di responsabilità per la morte di una paziente ricoverata in una struttura sanitaria, correttamente l′addebito viene ascritto, oltre che al medico che abbia prestato le cure alla paziente in modo imperito, anche all′amministrazione e al direttore sanitario della casa di cura, allorquando risulti, da parte di questi, la mancata predisposizione di un adeguato servizio di pronto soccorso per il trasferimento dei malati verso strutture ospedaliere maggiormente attrezzate e venga dimostrato che tale carenza organizzativa abbia concorso alla verificazione della morte della paziente. Proprio in ragione del rilievo eziologico rispetto all′evento lesivo per il paziente della colpa per organizzazione e delle carenze strutturali, sezione IV, 7 ottobre 2014, parte civile Biondi in proc. Paganelli e altro, ha ritenuto correttamente motivata l′assoluzione nei confronti del sanitario che, chiamato a prestare le proprie cure nei confronti di un paziente, dia immediatamente luogo agli interventi occorrenti, i quali risultino non tempestivamente attuati per carenze organizzative della struttura sanitaria, al medico non imputabili, tali da avere determinato ritardi nell′effettuazione dei disposti riscontri diagnostici e dei conseguenti interventi terapeutici (nella specie, l′imputato, quale medico di turno di un pronto soccorso ortopedico, dopo avere correttamente curato il paziente per le lesioni di sua competenza, non disponendo di elementi certi per formulare la diagnosi in ordine a un trauma addominale, secondo i protocolli interni aveva subito avviato il paziente al pronto soccorso generale, ove dovevano essere eseguiti gli esami diagnostici: non gli potevano essere addebitati i successivi ritardi e disguidi, ricondotti alle carenze organizzative del nosocomio, a cominciare dal ritardo del trasferimento dovuto all′indisponibilità dell′autolettiga).


2) Cassazione, Sezione IV, sentenza 18 giugno-21 settembre 2009 n. 36580

In tema di colpa medica, nell′attività chirurgica di équipe tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a esercitare il controllo sul buon andamento dell′intervento chirurgico e in particolare tutti i soggetti intervenuti all′atto operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il frequente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei, conseguendone che non è neppure consentita la delega delle proprie incombenze agli altri componenti, perché ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l′affidabilità. E ciò vale, in generale, per tutte le fasi dell′intervento chirurgico in cui l′attività di équipe è corale, riguardando quelle fasi dell′intervento chirurgico in cui ognuno esercita e deve esercitare il controllo sul buon andamento dello stesso. Diverso discorso deve farsi, invece, per quelle fasi in cui, distinti nettamente, nell′ambito di un′operazione chirurgica, i ruoli e i compiti di ciascun elemento dell′équipe, dell′errore o dell′omissione ne può rispondere solo il singolo operatore che abbia in quel momento la direzione dell′intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica: l′anestesista, per intendersi, non potrà certo rispondere dell′errore del chirurgo, come questi non risponderà di una inidonea somministrazione di anestetico da parte del primo. (Da queste premesse, relativamente a un addebito di lesioni colpose in danno di un paziente cui, durante un intervento chirurgico, era stata negligentemente dimenticata nell′addome una pezza laparotomica, è stato rigettato il ricorso presentato dall′aiuto chirurgo, il quale sosteneva che del fatto dovesse rispondere il primario che aveva eseguito personalmente l′atto operatorio).


3) Cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019 n. 26307

In tema di responsabilità sanitaria l′obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell′équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull′operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una équipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell′operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate e alla scelta stessa di procedere all′operazione, potendo solo in tali casi esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell′equipe nell′inadempimento della prestazione sanitaria.

Come già stabilito nella giurisprudenza penale di legittimità, la Corte ha ribadito che, nel caso di intervento chirurgico a opera di una équipe e, più generalmente, in quello in cui ci si trovi di fronte a un′ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell′attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto a osservare gli obblighi a ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune e unico; ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l′attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio a errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l′ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.


4) Corte di cassazione, Sezione IV penale, Sentenza 11 gennaio 2022 n. 392

Il chirurgo in qualità di capo dell′equipe operatoria risponde per colpa, non lieve, se non procede all′ispezione del sito chirurgico prima di provvedere alla suturazione dei tessuti. E ciò anche se ha sottoscritto la scheda infermieristica che attesta la parità delle garze e degli strumenti in entrata e in uscita. In altri termini, nel caso di equipe medica il chirurgo non deve fare solo un controllo formale dell′avvenuto conteggio dei materiali chirurgici.
Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso del chirurgo che riteneva di avere del tutto incolpevolmente lasciato all′interno del corpo del paziente una garza. Per la Cassazione non si tratta di responsabilità oggettiva del capo dell′equipe chirurgica la cui posizione di garanzia gli impone di controllare l′operato di infermieri e strumentisti in maniera non solo formale.


5) Corte di cassazione, Sezione III civile, Sentenza 29 aprile 2022 n. 13509

Il chirurgo non può limitarsi a effettuare l′intervento di cui sia stato incaricato per l′asportazione di una neoplasia, bensì è tenuto a eseguire un′attenta opera di follow up nei confronti del paziente. E ciò per evitare future recidive. Per i giudici il follow up consiste in alcune regole d′oro che deve seguire il paziente che abbia ricevuto una diagnosi di tumore, o che ha affrontato l′intervento per cercare di eliminare la malattia. Ancora, sulle informazioni da fornire al paziente, la sentenza ha richiamato il termine equipe, facendo riferimento ai sanitari tramite cui l′azienda incaricata avrebbe dovuto dare seguito alla propria obbligazione negoziale, senza che possa essere espunto, da quelli, proprio il professionista che ha eseguito l′intervento, in primo luogo per fornire al paziente le necessarie informazioni e le istruzioni successive. Né, poi, l′eventuale corresponsabilità di ulteriori professionisti può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo sul punto. Il malato, in virtù di un corretto follow up , avrebbe potuto beneficiare di elevate probabilità di individuare le sopravvenute metastasi in uno stato iniziale, in una fase, pertanto, curabile con più intensa efficacia, aumentando in modo significativo la possibilità di sopravvivenza.


6) Cassazione, Sezione III, ordinanza 25 agosto 2020 n. 17696

Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l′inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l′aggravamento della situazione patologica (o l′insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell′impossibilità dell′esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto che nelle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno evento consta della lesione non dell′interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l′obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell′interesse del creditore, ma del diritto alla salute, che è l′interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato.