Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-04-2024

Responsabilità dell′appaltatore

Danni a terzi



L′appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall′esecuzione dell′opera , atteso che egli esplica l′attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall′articolo 2043 del Cc, ovvero in caso di riferibilità dell′evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l′opera a un′impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l′appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l′appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell′appalto.
In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall′opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela.

Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 6473/97, n. 4577/98 e 6104/06) il proprietario che fa eseguire sul fondo opere o escavazioni risponde direttamente, a termini degli articoli 840 e 2043 del codice civile, del danno che a causa di esse sia derivato al fondo confinante, anche se l′esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, giacché la colpa dell′appaltatore dà luogo a una responsabilità dello stesso appaltatore verso i terzi, che si aggiunge, ma non elimina o diminuisce quella del proprietario. Con la decisione in questione, invece, la Corte ha aderito a un indirizzo più recente (Cassazione n. 538/12 e n. 16254/12) che ha superato quello precedente, ritenendo che non sussiste responsabilità del proprietario committente ove non risulti accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell′esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro.

Cassazione, Sezione II, ordinanza 12 marzo 2021 n. 7027