Studio Legale Pietrangeli Bernabei
22-01-2024

Demansionamento



1) Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 21 luglio 2017 n. 18031

Al fine di verificare se le nuove mansioni attribuite al lavoratore non costituiscano una forma di dequalificazione professionale, è irrilevante che il nuovo incarico sia formalmente equivalente alle precedenti attività. L′elemento determinante è, infatti, l′omogeneità sul piano sostanziale tra le mansioni successivamente attribuite.
Ad affermarlo è la Cassazione secondo la quale deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale da demansionamento al lavoratore al quale, in caso di nuovo assetto organizzativo disposto dal datore, vengano assegnate mansioni in astratto compatibili con la nuova qualifica, ma del tutto incompatibili con la storia professionale del dipendente.


2) Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Ordinanza 6 novembre 2018 n. 28240

Il demansionamento va riconosciuto anche all′interno del medesimo livello contrattuale, persino in presenza di una clausola di "fungibilità orizzontale" prevista dalla contrattazione collettiva aziendale. Ciò che conta, infatti, è la valorizzazione della professionalità acquisita dal dipendente nel corso degli anni.
Ad affermarlo è la Cassazione che ha bocciato il ricorso di Poste Italiane condannata a reintegrare nelle precedenti mansioni un proprio dipendente, da anni impiegato nell′archivio storico e fotografico della società, dopo averlo dirottato verso funzioni di sportello.
Per la Corte, infatti, la scelta datoriale ha compromesso la professionalità raggiunta negli anni dal lavoratore.


3) Corte d′appello di Milano, sezione lavoro civile, sentenza 11 novembre 5 dicembre 2019 n. 1928

Il danno derivante dal demansionamento del lavoratore non è in re ipsa ma deve essere provato anche facendo ricorso, ai sensi dell′articolo 2729 del codice civile, a presunzioni gravi, precise e concordanti, potendo perciò essere valutati quali elementi presuntivi: la qualità e la quantità del lavoro svolto, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento , la collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto provato il notevole demansionamento subito da un lavoratore che da dirigente di ripartizione e coordinatore è passato a svolgere mansioni di mero operaio specializzato.