Studio Legale Pietrangeli Bernabei
25-01-2024

Separazione e affidamento dei figli

Affidamento condiviso ed esclusivo




1) Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 24 settembre-4 novembre 2019 n. 28244

In materia di affidamento di figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall′ esclusivo interesse materiale e morale della prole. L′individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi a elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo.
Pertanto l′affidamento esclusivo dei minori alla madre è motivato se il giudice tiene conto di indici quali: il trasferimento, da parte del padre, in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori; la mancata corresponsione dell′assegno di mantenimento; la scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie; la trascuratezza paterna rispetto ai propri doveri genitoriali.


2) Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 14 settembre 2018-30 agosto 2019 n. 21916

In tema di affidamento dei figli, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse del minore, stante il suo diritto preminente a una crescita sana ed equilibrata. Il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l′adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo, ove la loro esplicazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.
L′accertamento di tale pregiudizio va compiuto in concreto e non può che basarsi sull′osservazione e sull′ascolto del minore.


3) Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 10 maggio 2017 n. 11448

In tema di separazione e divorzio, in caso di affidamento congiunto, è giustificato il collocamento presso il padre dei figli se questi manifestano disagio per la tendenza della madre a coinvolgere eccessivamente il suo nuovo partner nella loro vita.
Ad affermarlo è la Cassazione cui si era rivolta la donna il cui comportamento, secondo gli esperti, contrastava con l′esigenza della prole di "elaborare il cambiamento nei tempi dovuti". Per la Corte, la valutazione di preferibilità del collocamento dei ragazzi è preclusa in sede di legittimità, ben potendo, dunque, l′interesse prioritario della prole non coincidere con la maternal preference.


4) Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 31 dicembre 2020 n. 29999

Una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell′altro genitore.
Ad affermarlo è la Cassazione sottolineando la possibilità per il giudice di adottare i provvedimenti che in concreto si rivelino più adatti. Nello specifico, secondo la Suprema corte, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione degli articoli 330, 333 e 337-quater del codice civile, in quanto l′affidamento super esclusivo in favore di uno dei genitori è una misura che non si pone in rapporto di consequenzialità rispetto alla declaratoria di decadenza genitoriale dell′altro.


5) Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 13 febbraio 2020 n. 3652

La regolamentazione dei rapporti fra i genitori non conviventi e i figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, "partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli ed all′esplicazione del loro ruolo educativo". Ciò posto, non è conforme all′interesse del minore prevedere una astratta "ripartizione simmetrica" dei tempi di frequenza con i due genitori.
Ad affermarlo è la Cassazione per la quale il giudice di merito non può limitarsi a ripartire il tempo del figlio al 50 per cento fra i due genitori. Al contrario, il vaglio del giudice deve avere come stella polare l′indagine della miglior via per assicurare in primis al minore appunto "la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa".