Studio Legale Pietrangeli Bernabei
25-01-2024

Assegno divorzile

Inadeguatezza mezzi




Cassazione civile, Sez. I, 23 novembre 2021, n. 36090

La Corte di appello ha conferito rilievo esclusivo al criterio dell′autosufficienza economica, dando così di fatto all′assegno di divorzio una connotazione meramente assistenziale. Come chiarito dalle Sezioni Unite, invece, all′assegno divorzile in favore dell′ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche una natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell′autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, il riconoscimento del detto assegno richiede l′accertamento dell′inadeguatezza dei mezzi dell′ex coniuge istante, e dell′impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell′art. 5, 6° comma, L. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell′assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all′età dell′avente diritto (Cass., Sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287).

Come osservato dalle Sezioni Unite, il parametro dell′adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell′art. 5, 6° comma, L. n. 898/1970 al fine di se l′eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all′atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti