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01-02-2024
Ritardo vettore aereo
Il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a versare la compensazione pecuniaria per ritardo prolungato.
Di notevole rilevanza è la decisione, in tema di trasporto aereo, con la quale i giudici di Lussemburgo hanno precisato (Causa C 502/18) che nei casi di voli in partenza da uno Stato Ue, con coincidenza e destinazione in Paesi terzi, ove vi sia un′unica prenotazione, il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a versare la compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri che abbiano subito un ritardo prolungato all′arrivo, anche se questo è operato da un vettore aereo non comunitario. Ciò significa, dunque, che i passeggeri che subiscono ritardi per voli operati da più vettori in code-sharing hanno il diritto di rivolgersi alla compagnia aerea dalla quale hanno effettuato la prenotazione o acquistato il biglietto per ottenere la compensazione dovuta a causa del ritardo subito. >br>
(SENTENZE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI)
Un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento n. 621/2004/Ce sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, nei confronti del vettore aereo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio "tutto compreso", stipulato in agenzia. La suddetta compensazione pecuniaria rientra nella nozione di "materia contrattuale", ai sensi del Regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l′esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il ricorso per il riconoscimento della suddetta compensazione pecuniaria in caso di contratto stipulato in agenzia, infine, non rientra nell′ambito di applicazione della competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori.
Ad affermare questi principi è la Corte di giustizia dell′Unione europea che, in sostanza, assicura azione diretta verso la compagnia aerea per la compensazione da ritardo anche per chi ha acquistato il biglietto tramite agenzia; con possibilità per il passeggero di chiamare in giudizio il vettore davanti al tribunale del luogo di partenza del volo.
Corte di giustizia dell′Unione europea - Sezione I - Sentenza 26 marzo 2020 Causa C-215/18