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24-07-2024
Responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica
Responsabilità extracontrattuale
Sulla responsabilità della Regione per i danni cagionati dalla fauna selvatica (possiamo pensare ai danni cagionati dai cinghiali che oramai stanno invadendo la nostra città) la giurisprudenza è granitica e consolidata. Invero:
Ai fini del risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di natura oggettiva, di cui all′articolo 2052 c.c., secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall′animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito", e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti.
La Regione potrà eventualmente rivalersi, anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.
Ai fini del risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di natura oggettiva, di cui all′articolo 2052 c.c., secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall′animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito", e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti.
La Regione potrà eventualmente rivalersi, anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.