Studio Legale Pietrangeli Bernabei
01-02-2024

Sciopero trasporto aereo




Corte di giustizia dell′Unione europea Sezione III Sentenza 17 aprile 2018 Cause riunite C 195/17 e altre

L′assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo cosiddetto sciopero selvaggio che trae origine dall′annuncio a sorpresa da parte del vettore aereo di una ristrutturazione dell′impresa, "a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell′impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali", di cui all′articolo 5 del Regolamento Ce 261/2004. Di conseguenza, in tal caso la compagnia aerea è tenuta a indennizzare i passeggeri vittime di ritardi e cancellazione dei voli. Tale interpretazione del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei è fornita dalla corte di giustizia dell′Unione europea che, pronunciandosi su un caso riguardante la compagnia aerea TUIfly, in tal modo apre a un ampliamento del diritto all′indennizzo per i passeggeri che subiscono cancellazioni o ritardi per modifiche su vasta scala degli operativi dei voli a causa di assenza in massa, per malattia, del personale.