Studio Legale Pietrangeli Bernabei
02-02-2024

Multa strisce blu

Impugnazione

Ai sensi dell′art. 7 comma 1 del Codice della Strada "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati":
1. Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco: f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, poi:
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
Pertanto, sulla scorta del combinato disposto dai commi 1 e 6 dell′art. 7 del Codice della Strada, si può agevolmente affermare che Le aree destinate al parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
Tutte le multe per omesso pagamento delle strisce blu sono quindi impugnabili nel caso in cui la striscia blu sia ubicata all′interno della carreggiata, o comunque ostacoli lo scorrimento del traffico.