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08-02-2024
Assegno divorzile
Natura e funzione
1) Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l′altro coniuge - Assegno - In genere - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Utilizzo dei criteri di cui all′articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 ai fini dell′attribuzione e della quantificazione. (Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6)
Il riconoscimento dell′assegno di divorzio in favore dell′ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell′articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l′accertamento dell′inadeguatezza dei mezzi dell′ex coniuge istante, e dell′impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell′assegno. il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all′età dell′avente diritto.
2) Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l′altro coniuge - Assegno - In genere - Natura perequativo-compensativa - Conseguenze - Quantificazione - Autosufficienza economica in astratto - Inadeguatezza. (Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6)
All′assegno divorzile in favore dell′ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell′autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
3) Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l′altro coniuge - Assegno - In genere - Funzione equilibratrice - Finalità di ricostituzione del pregresso tenore di vita della famiglia - Esclusione - Fondamento.(Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6)
la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch′essa assegnata dal legislatore all′assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall′ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Cassazione, sezioni Unite, sentenza 11 luglio 2018 n. 18287