Ricerca libera
Categorie
Famiglia (39)
Responsabilitā civile (40)
Successioni (20)
Bancario (14)
Lavoro e previdenza (26)
Locazioni (21)
Diritti reali (17)
Marchi e Brevetti (2)
Condominio (28)
Interessi (1)
Fallimento (5)
Previdenza e assistenza (2)
Malasanitā (12)
Compravendita (6)
Usucapione (10)
Procedimento civile (12)
Truffa (2)
Appalto (16)
Diritto Tributario (6)
Trasporto Aereo (5)
Violenza di genere (2)
Esecuzioni (1)
Responsabilitā professionale (6)
Disabilitā (2)
Diritto agrario (4)
Intermediazione finanziaria (1)
Societario (4)
Comodato (4)
Diritti fondamentali (5)
Pubblico impiego (4)
Compensazione (3)
Scuola (2)
Mediazione (5)
Contratti (17)
Simulazione (1)
Leasing (3)
Revocatoria (1)
Infortuni sul lavoro (Diritto Penale) (4)
Patto fiduciario (1)
Donazioni (4)
Diritto civile (19)
Espropriazioni (1)
Assicurazioni (5)
Penale (73)
Invaliditā (1)
Azienda (2)
Crimini di guerra (1)
Amministrazione di sostegno (4)
Sanzioni amministrative (3)
Corte costituzionale (2)
Edilizia e urbanistica (2)
Diritto amministrativo (1)
12-02-2024
Contratto di parcheggio
Vessatoria la clausola di esonero della responsabilitā nel contratto di parcheggio a pagamento
Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 27 giugno 2023 n. 18277
Il proprietario di un′autovettura, che gli era stata rubata in un parcheggio a pagamento presso l′aeroporto, citava in giudizio la societā Alfa S.r.l. che gestiva il parcheggio chiedendo la condanna al risarcimento del danno sofferto per il furto della sua macchina di notevole valore. Il Tribunale non ha accolto la domanda ritenendo che il contratto di parcheggio a pagamento fosse inquadrato come un contratto senza obblighi di custodia da parte del gestore, con la conseguenza che quest′ultimo era privo di una vera e propria responsabilitā per lo smarrimento. Avverso tale sentenza, il proprietario ha convenuto in appello la societā Alfa S.r.l., lamentando la non fondatezza della sentenza del Tribunale in quanto il contratto di parcheggio a pagamento deve essere ricondotto al contratto di deposito, con la conseguente obbligazione di custodia da parte del gestore. La Corte d′Appello ha rigettato la domanda e accolto l′orientamento del Tribunale, statuendo la mancata presenza di un obbligo di custodia del veicolo.
Contro la sentenza della Corte d′Appello, il proprietario ha proposto ricorso in cassazione denunciando l′erronea interpretazione della nozione di contratto di parcheggio e della conseguente presenza di responsabilitā in capo al gestore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario avendo ritenuto che il contratto atipico del parcheggio a pagamento deve essere ricondotto nello schema tipico del deposito con la conseguente obbligazione in capo al gestore della custodia del mezzo. La Corte ha stabilito che anche in presenza di clausole di esonero di responsabilitā del gestore, quest′ultimo č tenuto a utilizzare una diligenza specifica per ogni tipologia di attivitā lavorativa esercitata e che nel caso di specie era inquadrata in una obbligazione di custodia del mezzo.